Nuovo regolamento UE per ridurre l'acrilammide negli alimenti
14/12/2017
E' stato pubblicato il nuovo Regolamento 2017/2158 dell'Unione Europea che punta a ridurre l'esposizione dei consumatori al pericolo della acrilammide negli alimenti e sarà applicato dagli Stati membri a partire dal 11/04/2018. L'acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente quando si friggono, si cuociono o si arrostiscono alimenti ricchi di carboidrati a temperature superiori ai 120°C. Gli alimenti in cui si è rilevata la presenza di acrilammide sono le patatine fritte, pane, biscotti, barrette ai cereali, cracker, fette biscottate, cornetti, cereali da colazione, caffè. La preoccupazione principale si riferisce al potenziale cancerogeno e genotissico (che danneggia il geni e il DNA) dell'acrilammide. L'EFSA negli anni passati ha concluso che tutti i gruppi della popolazione sono potenzialmente esposti al rischio e pertanto esiste una reale preoccupazione per gli affetti cancerogni. Questo nuovo regolamento fornisce misure pratiche per ridurre l'incidenza di acrilammide e livelli di confronto tra i prodotti alimentari in modo che gli operatori del settore alimentare possono valutare l'efficacia delle loro azioni per prevenire l'acrilammide.
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Gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui al paragr. 2 applicano le misure di attenuazione di cui agli allegati I e II a norma dell'art. 2, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento di cui all'All. IV.
- I prodotti alimentari di cui al paragr. 1 sono:
- a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
- b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
- c) pane;
- d) cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
- e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per "cracker" si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
- f) caffè:
- i) caffè torrefatto
- ii) caffè (solubile) istantaneo;
- g) succedanei del caffè;
- h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel Reg. UE n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Fonte: Alimenti & Salute
