Consulenza per l’ottenimento di autorizzazioni sanitarie e bollo CEE
Gli alimenti, gli integratori alimentari, i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e gli alimenti addizionati di vitamine e minerali possono essere commercializzati solo dagli operatori del settore alimentare (OSA). Ogni OSA, oltre agli adempimenti richiesti per gli stabilimenti di produzione/confezionamento, ha l’obbligo di registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, e deve inoltre notificare ogni struttura posta sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di deposito/distribuzione/importazione di alimenti. Gli OSA devono anche fare in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate, notificando alla stessa ogni cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura delle strutture precedentemente comunicate.
Gli stabilimenti nazionali adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione in forma di riconoscimento, secondo quanto previsto dall’art.6 comma 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata alle Regioni (nota esplicativa), ai sensi del recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189. Il Ministero può effettuare a campione verifiche ispettive e riceve dalle Regioni le informazioni per la pubblicazione dell’elenco degli stabilimenti autorizzati a livello nazionale.
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, dal D.M. 23 febbraio 2006 “ Requisiti tecnici e criteri generali per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari”, nonché della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti” ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 111/92.